Sequestrato il depuratore del Pettoruto

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Sequestrato depuratore del Pettoruto, quattro indagati
Giovedì 03 Giugno 2010 15:38 – di Redazione Letture: 205 –

SAN SOSTI – comunicato stampa – Gli uomini del Corpo Forestale dello Stato di San Sosti e della sezione di P.G. della Guardia Costiera di Castrovillari sequestrano impianto di depurazione in località “Pettoruto”, in agro di San Sosti. In seguito ad un esposto presentato da un cittadino di San Sosti al Comando Stazione Forestale di San Sosti circa l’inquinamento del suolo e del sottosuolo circostante le vasche imhoff di depurazione del Santuario del Pettoruto, in agro del comune di San Sosti, gli uomini del locale Comando Stazione Forestale e della sezione di P.G. della Guardia Costiera di stanza presso la Procura della Repubblica di Castrovillari (CS), coordinati e diretti dal sost. proc. dr. Baldo PISANI, eseguivano gli accertamenti e le indagini del caso rilevando che l’impianto di trattamento e smaltimento dei liquami, costituito da quattro vasche imhoff a servizio delle strutture del Pettoruto, risultava fatiscente e non adeguato alle normative vigenti. Le vasche si presentavano manomesse ed i liquami che fuoriuscivano si spandevano in maniera incontrollata sul terreno circostante, andando a confluire a valle nel fiume “Rosa”. In data odierna, gli uomini del Corpo Forestale dello Stato e della Guardia Costiera, coordinati dal Coordinatore Territoriale per l’Ambiente V.Q.A.F. ALBERTI dr. Francesco e dal Comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro Massimo SENO, hanno dato esecuzione al provvedimento del GIP del Tribunale di Castrovillari, dott.ssa Annamaria GRIMALDI, riguardante il sequestro preventivo delle vasche imhoff di che trattasi. I reati contestati ai quattro indagati, amministratori e responsabili di servizio del comune di San Sosti, risultano essere danneggiamento e deturpamento di bellezze naturali in concorso di cui agli articoli 635 e 734 C.P., attività di smaltimento illecito di rifiuti in concorso di cui all’art. n. 256 del D. L.vo 152/06 e deturpamento in concorso del fiume “Rosa”, sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale, di cui all’art. 181 del D. L.vo 42/04.

Randagismo

Ami gli Animali e nel tuo comune c’è randagismo copia e protocolla quando riportato sotto.
Oggetto: Animali randagi.
Chiedo che vengono adottati tutti provvedimenti in osservanza alle Leggi sotto citate e le altre Leggi di riferimento, tenendo conto inoltre d’alcuni provvedimenti, elencati come precedenti nella presente.

Legge 281 del 14 Agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991:

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ordinanza 16 luglio 2009
Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto delPresidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 [1];

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [2];

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[3];

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 [4], concernente «Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente «Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979[5];

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189 [6];

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall’Italia;

Visto il Trattato di Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2 agosto2008, n. 130 [7], il quale sancisce che l’Unione europea e gli Stati membri tengono conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;

Ritenuta la necessità e l’urgenza, in attesa di intervenire in via legislativa, di individuare specifiche ed appropriate misure sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli animali nel caso in cui gli stessi siano affidati secondo le procedure di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163 [8];

Ravvisata, altresì, la necessità e l’urgenza di evitare che animali di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche per lunghe distanze, in assenza di misure e prescrizioni sanitarie idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress;

Visto l’art. 650 del codice penale [9];

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ordina:

Articolo 1.

1. L’affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilità secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri senzienti degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2 anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [10].

La Pubblica amministrazione risponde dei danni provocati da cani randagi, in applicazione del principio generale del neminem laedere ex art.2043 c.c., qualora abbia omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa.

Sentenze
(Cass., Sez. III penale, sent. 19 ottobre 2004 n. 40618) Secondo il principio di responsabilità penale personale, la condizione di “garante” rispetto a un bene da tutelare presuppone in capo al soggetto il potere giuridico di impedire la lesione del bene, ovverosia quell’evento (reato) evocato dal capoverso dell’art. 40 c.p.
Quando questa norma precisa che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” fonda la responsabilità penale dell’omittente non solo sull’obbligo, ma anche sul connesso potere giuridico di questi di impedire l’evento. Responsabilizzare un soggetto per non aver impedito un evento, anche quando egli non aveva alcun potere giuridico (oltre che materiale) per impedirlo, significherebbe vulnerare palesemente il principio di cui all’art. 27 Cost..
E’ quanto stabilito dalla Cote di Cassazione con la sentenza n. 40618 del 19 ottobre 2004.

Giudice di Pace di Pozzuoli, 28 giugno 2004 La responsabilità per danni causati da un cane randagio deve ascriversi unicamente all’Amministrazione Comunale, la quale ha il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e deve provvedere alla cattura, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi sotto il controllo sanitario del servizio veterinario dell’ASL.
Rientra nei poteri del Comune la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo, mentre la ASL è essenzialmente un organo tecnico del Comune, alla quale viene affidata da quest’ultimo un preciso compito di natura specialistica, con la conseguenza che, non agendo in via autonoma, non può essere direttamente responsabile nei confronti del cittadino.
E’ quanto stabilito dal Giudice di Pace di Pozzuoli nella sentenza del 28 giugno 2004.

Giudice di Pace di Manduria, 22 ottobre 2003 n. 478 La Pubblica amministrazione risponde dei danni provocati da cani randagi, in applicazione del principio generale del neminem laedere ex art.2043 c.c., qualora abbia omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Manduria, con sentenza 22 ottobre 2003, rilevando che i cani randagi costituiscono per l’utente della pubblica via un’insidia non prevedibile nè evitabile ed in definitiva un pericolo occulto di cui la Pubblica amministrazione non può non essere chiamata a rispondere.

Notizia del 14/05/2008
Morsicatura di cane randagio. Responsabilità solidale del Comune e della AUSL. Risarcimento del danno biologico e del danno morale
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI CAMPI SALENTINA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico, dott. Carolina ELIA,
ha emesso la seguente
SENTENZA

Nel giudizio n. 302/02 R:G: vertente tra:

XXXXXXXXXXX, difeso dall’avv. Paolo Maci, come da mandato a margine dell’atto di citazione attore
e
COMUNE DI XXXXXXXXX, in persona del sindaco pro tempore, difeso dall’avv. XXXXXXX, come da mandato a margine della comparsa di costituzione risposta convenuto
nonché
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE XXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Lecce, difesa dall’avv. XXXX, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata in causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26.9.02, XXXXXXXX esponeva che in data 30.8.01, in tarda serata, era stato aggredito, nel centro abitato di XXXXXXX, da un cane randagio che lo aveva morso provocandogli una ferita alla regione mammaria sinistra.
Attribuiva l’accaduto alla inerzia dell’ente comunale convenuto e chiedeva di essere risarcito dei danni materiali e morali subiti. Con vittoria di spese.
Il Comune di XXXXXXXXX si costituiva in giudizio ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva; in particolare, deduceva che – in materia di randagismo- la legge regionale n 2/95 aveva distinto i compiti dei Comuni da quelli delle Aziende Sanitarie Locali, riservando ai primi compiti di risanamento dei canali comunali, costruzioni di nuovi rifugi, vigilanza sul trattamento degli animali e sulla loro tutela igienico sanitaria e attribuendo invece, alle ASL il dovere di recupero dei cani randagi e della loro eventuale soppressione.
Nel merito, sosteneva che l’aggressione subita dall’attore doveva considerarsi un caso isolato e imprevedibile, poiché nessuna segnalazione era pervenuta all’ente pubblico né i controlli successivi al sinistro, operati dal servizio veterinario della ASL, in date 3,5,7 e 10 settembre 2001 avevano registrato la presenza di altri cani randagi nel territorio comunale.
Su ordine del Giudice ex art. 107 c.p.c. veniva chiamata in causa e si costituiva in giudizio la ASL XXXXX, la quale e negava la propria responsabilità, sostenendo che gli oneri risarcitori avrebbero dovuto gravare esclusivamente sull’autorità comunale che mai aveva segnalato la necessità di un intervento dei servizi veterinari.
La causa, istruita mediante documentazione, prova testimoniale e CTU, veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 6.6.06.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre rigettare l’eccezione di nullità dell’atto di chiamata in causa formulata dalla ASL LE/1. L’atto che è frutto di un ordine del Giudice di integrazione del contraddittorio ex art 107 c.p.c, contiene elementi sufficienti per consentire una compiuta difesa alla convenuta; l’azione proposta nei confronti della ASL non può far altro che ricalcare l’oggetto della domanda principale risarcitoria avanzata dall’attore ; così pure per i profili di responsabilità.
Nel merito, la domanda è fondata e, quindi deve essere accolta.
Non vi è dubbio che, a causa del morso di cane subito in data 30.8.01, XXXXXXX abbia riportato le lesioni indicate nell’atto di citazione , come si evince dal referto di Pronto Soccorso redatto nell’immediatezza dei fatti presso l’ospedale civile di XXXXXXx che recita: “distacco parziale del capezzolo con ferita lacero contusa a margini frastagliati a livello della regione mammaria di sinistra” ; peraltro, all’aggressione ha assistito il teste XXXXX che ne ha descritto la dinamica, confermando la condizione randagia dell’animale.
La responsabilità dell’evento dannoso deve essere ascritta in solido ad entrambi i convenuti ex art. 2043 c.c., secondo il criterio di imputazione della colpa per grave negligenza.
E’ stato accertato nel corso dell’istruttoria che la presenza di cani randagi vaganti sul territorio comunale, rappresentava (anche nell’estate 2001) una problematica costante e nota ad entrambi gli enti convenuti.
Ha dichiarato in proposito il teste XXXXXXX (Vice Comandante del Corpo di Polizia municipale, autore del rapporto n.1015 di prot. del 31.8.01 in atti): “Devo precisare che anche nel periodo in cui ebbe a verificarsi la morsicatura del sig. XXXXX sono giunte da parte di cittadini svariate segnalazioni di presenze di cani randagi sul territorio comunale ritenuti pericolosi. Abbiamo provveduto ad allertare il Servizio Sanitario solo per quei cani ritenuti pericolosi o ammalati.” Analogamente il teste XXXXX (Comandante del Corpo di Polizia Municipale, responsabile del canile municipale) si è espresso dicendo: “ Nel periodo da Giugno a Settembre si registra una forte presenza sul territorio comunale di cani spesso oggetto di abbandono da parte di privati perchè a volte si tratta di cani di razza; il dato è riscontrabile attraverso le numerose segnalazioni che pervengono nel suddetto periodo quasi quotidianamente da parte di privati. Il fenomeno è connotato spesso da allarme sociale, per cui d’intesa con la locale ASL – Servizio Veterinario, nonché con ENPA – Delegazione di XXXXXXX – Associazione con la quale corre rapporto di convenzione, gestiamo il fenomeno del randagismo animale anche mediante la conduzione del canile municipale, del quale sono responsabile. Non ricordo nulla con riferimento al caso specifico, se non la gravità dell’accaduto segnalatomi dall’ufficio successivamente. Non appena giungono segnalazioni, provvediamo ad allertare il Servizio Veterinario della locale ASL.”
****************
La normativa di settore (L. n. 281/91; L. R. n.12/95, all’epoca vigenti) ripartisce tra l’autorità comunale e la ASL i doveri istituzionali inerenti alla lotta al fenomeno del randagismo, stabilendo che ai comuni spettano le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico sanitaria degli stessi ed i relativi controlli (art. 2 L. R. n. 12/95), nonché gli obblighi di costruzione, risanamento e gestione dei ricoveri per cani randagi (art. 8L.R. n 12/95), mentre alle ASL competono le attività di recupero degli animali vaganti(art. 6 L. R. n.12/95).
I diversi ambiti di competenza costituiscono articolazioni di un unico servizio, finalizzato al ricovero dei cani randagi in apposite strutture di accoglienza.
E’ dunque inaccettabile, sul piano interpretativo, la tesi difensiva sostenuta – nella specie – dalla ASL XXX secondo cui ogni responsabilità in caso di danni provocati da animali randagi debba essere attribuita, tout court, all’autorità comunale.
La suesposta ripartizione legislativa dei compiti, invece, presuppone e contiene necessariamente una ripartizione di responsabilità.
Nella vicenda che ci occupa, il Comune non ha provato di aver adempiuto ai propri obblighi (della esistenza di un canile comunale è fatto meramente cenno nella testimonianza del Comandante XXXXXX).
Neppure la ASL ha provato di essersi attivata tempestivamente ed utilmente in relazione alle svariate segnalazioni pervenutegli dal comando di Polizia municipale (lo a fatto solo in seguito al sinistro per cui è causa, disponendo serrati controlli nei giorni successivi al 30.08.01; cfr. missiva del servizio Veterinario dell’11.9.01).
Ciò e sufficiente a fondare la responsabilità solidale dei due enti pubblici convenuti per danni subiti dal’attore.
Passando a quantificare l’obbligazione risarcitoria, occorre rilevare che il CTU ha definito in 36 giorni il periodo di ITT cui è stato costretto l’attore in seguito al morso infertogli dal cane, rilevando postumi invalidanti di tipo permanente nella misura del 5-6 % (riscontrabili ictu oculi dalla documentazione fotografica in atti) ed ha valutato congrue le spese mediche (documentate) sostenute per la cura della malattia.
Da tali giudizi tecnici non vi è motivo di discostarsi.
Poiché il fatto portato all’attenzione del giudicante integra gli elementi costitutivi del reato di lesioni colpose spetta, altresì, all’attore quale pretium doloris la liquidazione del danno morale, da quantificarsi nella misura del 25% del danno biologico.
Pertanto, all’attore sono dovute le seguenti somme determinate sulla base delle tabelle distrettuali di liquidazione del danno morale e biologico in uso presso questa Corte D’Appello che si condividono pienamente anche con riferimenti alle note illustrative che le precedono ed alle quali si fa espresso rinvio:
– Euro 1.440,00 per 36 giorni I.T.T.;
– Euro 6.236,00 per invalidità permanente pari al 6% riferita ad un soggetto di 28 anni (al tempo del sinistro);
– Euro 1.919,00 per danno morale determinato nella misura del 25% di quello biologico;
– Euro 40,22 per spese mediche documentate ritenute congrue dal C.T.U.
Il danno complessivo ammonta dunque ad Euro 9.635,22 ed è determinato alla data odierna.
Va, quindi devalutato al valore che aveva al momento del fatto (30.8.01) e su tale importo, come devalutato, vanno applicati gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, così come previsto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 171295).
Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
DICHIARA che la responsabilità per le lesioni subite da XXXXXXX in data 30.8.01 è ascrivibile a colpa concorrete degli enti convenuti;
CONDANNA, per l’effetto, in solido il Comune di XXXXXXXX e la ASL XXXXX in persona dei rispettivi legali rappresentanti al pagamento in favore di XXXXXXX della somma di Euro 9.635,22, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi nella misura e con le modalità indicate in motivazione.
CONDANNA in solido i convenuti al pagamento in favore dell’attore delle spese processuali ce liquida in complessivi Euro 2.385,00 dei quali Euro 170,00 per spese, Euro 1.200,00 per diritti ed Euro 1.015,00 per onorari, oltre alle spese generali IVA e CAP , da distrarsi in favore dell’avv. Paolo Maci, anticipatario, oltre alle spese per CTU che pone definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Campi Salentina l’8.5.08
IL GIUDICE UNICO
Dott. Carolina ELIA

Firma

Differenziata

Due miliardi di euro l’anno, è la cifra che potremmo risparmiare se la raccolta della nostra immondizia fosse un po’ più ragionata. La raccolta differenziata dei rifiuti, infatti, potrebbe consentire un risparmio annuo pari a un terzo del costo totale sostenuto per la gestione dei rifiuti urbani, 6 miliardi di euro circa. inoltre, a queste economie nei conti degli enti locali, vanno aggiunti altri indubbi vantaggi generati dal recupero degli scarti alimentari e verdi, ricchi di sostanze organiche che possono essere restituite al suolo sottoforma di compost per migliorare la fertilità dei terreni agricoli, la crescita delle piante ed evitare i problemi ambientali determinati dall’abbandono in discarica. «La produzione di rifiuti urbani  si è attestata intorno ai 31 milioni di tonnellate per una media di 533 chili per abitante, mentre le sostanze biodegradabili trattate negli impianti di compostaggio sono state appena 2,67 milioni di tonnellate pari a quasi 38 chili a persona, al netto di fanghi e residui non compostabili».

L’obiettivo della raccolta differenziata e finalizzata dei rifiuti solidi urbani è la riduzione dello smaltimento dei rifiuti domestici nelle discariche mediante il recupero di tutti quei materiali che possono essere riciclati, riutilizzati oppure avviati a combustione per la produzione di energia. Il Decreto Legislativo 22/97, comunemente chiamato Decreto Ronchi, prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi percentuali di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti:  1999 – 15% – 2001 – 25% – 2003 – 35%
Il raggiungimento di tali obiettivi passa attraverso il più ampio coinvolgimento delle differenti fasce sociali, mediante azioni di sensibilizzazione, informazione e divulgazione, realizzabili in maniera efficace attraverso l’interessamento della popolazione scolastica che può, nell’immediato, produrre un importante feedback nell’ambiente familiare e può, nel lungo periodo, digerire i concetti di riutilizzo divenendo poi attore principale nell’attuazione della politica del riutilizzo.


Recuperare il vetro significa risparmiare le materie prime e l’energia necessaria per la loro lavorazione. Le temperature di lavorazione dei rottami di vetro sono molto più basse rispetto a quelle necessarie per lavorare la materia prima e il risparmio di combustibile è di circa un terzo. Per le sue caratteristiche il vetro può essere sottoposto al processo di fusione infinite volte senza perdere nessuna delle qualità possedute all’origine: è quindi riciclabile all’infinito. Per ottenere invece una tonnellata di vetro nuovo ci vogliono più di una tonnellata di sabbia, calcare e soda oltre ad una gran quantità di acqua, con effetti negativi sull’ambiente.
I contenitori vanno sciacquati prima di essere gettati. È importante togliere dalle bottiglie i tappi di ferro, plastica o sughero, fascette ed etichette.
In futuro si farà la raccolta del vetro dividendolo per colore.

Produrre una tonnellata di carta da materia riciclata permette di “salvare” 5 alberi, fa risparmiare 400.000 litri d’acqua e quasi 5.000 chilowattora d’energia. L’ambiente non viene inquinato da tante fasi di lavorazione, con una riduzione dell’inquinamento dell’acqua del 60% e dell’aria del 15%. Inoltre il procedimento è più economico e la carta può costare di meno.
(Fonte: Assocarta)
La carta riciclata viene utilizzata per fare giornali quaderni e cartone.
Non lasciate che la carta si inumidisca prima della consegna: la carta diventa infatti più pesante e più difficile da trasportare. Non gettate nella campana perché non si può riciclare la carta ricoperta da un sottile strato di plastificazione o di metallo (ad esempio i contenitori per il latte e per i succhi di frutta).                                                                           Il risparmio energetico per 1 kg di carta che viene riciclata è pari all’energia di 17 lampadine tenute accese per 1 ora.

Recuperare la plastica significa ridurre enormemente il volume dei rifiuti solidi urbani. Riutilizzare il materiale base permette di risparmiare energia, materie prime e ridurre le emissioni inquinanti nell’aria. Esistono almeno 50 diversi tipi di plastiche, tutte ricavate da materie prime quali petrolio, carbone e gas naturale. La maggior parte dei materiali plastici non è biodegradabile: per questo è molto importante non gettarli nell’ambiente. Inoltre se ogni italiano riutilizzasse, ad esempio, una busta di plastica al giorno, in un anno si risparmierebbero 200.000 tonnellate di petrolio.
(Fonte: ENEA)
Svuotate le bottiglie, schiacciatele e richiudetele per evitare che riacquistino volume. Eliminate le etichette di carta prima di introdurre bottiglie e flaconi nelle campane.                                                                                                      Con 30 bottiglie di acqua minerale si può fare un maglione in pile derivato dalla trasformazione del PET.

Perché raccogliere l’alluminio in maniera differenziata?
Riciclare una lattina di alluminio fa risparmiare circa il 95% dell’energia necessaria per estrarre il materiale base e riduce di altrettanto l’inquinamento atmosferico provocato dalla sua lavorazione. Per produrre una lattina partendo dalla materia prima occorre una quantità di energia 20 volte superiore a quella impiegata per riciclare la stessa quantità di materiale.
Riciclando l’alluminio si ha inoltre la possibilità di recuperare altri metalli, come ad esempio lo stagno, che il nostro Paese deve importare.

Schiacciate le lattine per diminuirne il volume. I contenitori devono essere per quanto possibile puliti.
Ogni italiano consuma mediamente 30 lattine all’anno. Dal 1985 ad oggi sono stati raccolti e riciclati 4 miliardi e 200 milioni di lattine, che messe una sopra l’altra rappresentano una volta e mezza circa la distanza che divide la terra dalla luna.
(Fonte Consorzio Imballaggi Alluminio)

Raccolta differenziata oli esausti e grassi.                                                                                                                          Gli oli sono tra le sostanze più difficili da smaltire. L’olio per motore usato va consegnato ai centri multiraccolta o alle stazioni di servizio vicino casa. È sconsigliato il “fai da te” nel cambio dell’olio dell’autovettura con facili perdite di lubrificante nell’ambiente. Fate quindi molta attenzione: se gli oli vengono scaricati nei tombini o nelle fogne inquinano le acque e danneggiano gli impianti di depurazione, aumentando i costi da noi sostenuti per il loro funzionamento.
Se vengono bruciati in modo illecito inquinano l’aria con sostanze molto dannose per la salute. Se dispersi nel terreno avvelenano piante e animali. Ogni volta che cambiamo l’olio del motore ne recuperiamo circa 5 kg, una quantità che, se dispersa in mare, formerebbe una chiazza nera grande come un campo di calcio.

Free Zone

Free Zone ( vedi ROSSANO)

E proprio vero che nessuno e profeta in Patria è dal 2004 che continuo a predicare nelle piazze e negli ambienti politici e amministrativi per attivarsi per istituire le free zone, ossia le zone libere da tasse per gli investimenti produttivi privati nelle zone depresse nella nostra regione che sono 14 tra le quali figura la Valle dell’Esaro.

Il Sindaco di Rossano con la sua amministrazione a raggiunto questo obbiettivo le zone franche urbane (Z.F.U.), il principio e lo stesso delle free zone.

Alle politiche del 2008 come candidato alla Camera dei Deputati e stato il mio cavallo di battaglia, mi fa piacere che un comune della nostra Regione ha raggiunto quest’obbiettivo, mentre noi stiamo a guardare e i nostri amministratori sia quelli di ieri che quelli oggi pensano solo ad attizzare polemiche sterili che generano spaccature nel tessuto sociale, mentre San Sosti e dintorni vanno alla deriva.

Per opportuna conoscenza allego articolo del blog di Rossano e già riportato dai maggiori quotidiani.

Rossano / Zona franca urbana: il Ministero impegna i finanziamenti.

In una lettera Scajola rassicura Filareto

Rossano - Il 24 dicembre scorso è giunta in Comune una lettera del Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola che comunicava che gli uffici del Ministero hanno impegnato l’importo di 1.935.270,00 euro a favore del Comune di Rossano quale prima quota dello stanziamento complessivo per la ZFU riconosciuto dalla delibera CIPE (n. 14 dell’ 8 maggio 2009).

“Stiamo procedendo – ha scritto il Ministro Scajola- con grande tempestività a dare attuazione alle disposizioni approvate dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre u.s per dare concreto avvio a questa misura di sostegno che ci vede congiuntamente impegnati per favorire lo sviluppo economico e sociale dei quartieri urbani più deboli del tuo territorio”. La notizia è stata accolta con piacere dal Sindaco Filareto e dall’Assessore ai Fondi Comunitari Lavia, che tuttavia ricordano che occorre eliminare quella norma del Decreto di Legge Milleproroghe, che sopprime alcuni esoneri fiscali, e che pregiudica il successo dell’attuazione della ZFU. In questi giorni si è accesso un forte dibattito e autorevoli esponenti del mondo dell’economia e dell’università hanno sostenuto, con motivazioni tecniche convincenti che il Decreto Milleproroghe difatti stravolge l’impostazione originaria. Facciamo appello – hanno concluso i due amministratori- in questa fase, al Ministro Scajola , che ha dimostrato grande interesse verso questo strumento, affinché si superino scelte che guardano solo al contenimento di eventuali perdite di gettito fiscale, senza considerare l’impatto che le ZFU possano avere come strumento attivo di politiche di rilancio economico e professionale.

E finito il tempo di dormire SVEGLIA!.

Vincenzo Raimondi

Depressione

La depressione a San Sosti

Il tema in questa piccola società sembra non essere mai trattato, ho preso con molta superficialità, il problema è molto serio e le persone che ne soffrono supera la media Nazionale,(media nazionale tra il 3-5% sul totale della popolazione e nella fascia d’età 25-55 anni e del 12%).

Le Donne sono in numero maggiore, gli uomini se pur in numero inferiore ne sono colpiti in forme più gravi.

La fobia sociale è una malattia frequente fino al 13% delle persone può avere la fobia sociale, di gravità variabile. Le condizioni socio-economiche su questo territorio fanno sì che nelle persone con un carico di responsabilità familiare basato sulla precarietà economica minano l’equilibrio psicologico, e di conseguenza i rapporti familiari e sociali. Molto spesso il rifugio ideale è l’alcol con tutte le sue conseguenze.

Gli stress continui possono scatenare o peggiorare il disturbo e può diventare grave, a causa della compromissione dei rapporti sociali e del lavoro, portando fino all’isolamento sociale.

Il rischio di suicidio è del 5-10% di chi soffre. Perciò, Depressione, Ansia e Disturbo Bipolare sono malattie importanti, che non devono essere sottovalutate, specialmente quando sono gravi.

Una ricerca effettuata in Norevegia dice, (Chi cade in depressione vede aumentare le probabilità di morire. Il mal di vivere si trasformerebbe così in causa di morte, seppure indiretta.
È la sintesi di una ricerca effettuata dall’Università di Bergen, in Norvegia, in collaborazione con medici dell’Institute of Psychiatry del King’s College di Londra. Lo studio è stato pubblicato sul prestigioso British Journal of Psychiatry, si è protratto per circa quattro anni e ha coinvolto oltre 60mila persone.
Dalla ricerca è emerso che per le persone depresse il rischio di mortalità aumenta in maniera proporzionale ai fumatori. I medici si sono trovati di fronte ad un risultato inaspettato, anche perché mentre il fumo come fattore di rischio per l’insorgenza di tumori è un fatto accertato, al contrario non si conoscono ancora le ragioni che fanno della depressione un pericolo per la nostra incolumità fisica oltre che un disagiopsicologico. Una possibile e generica spiegazione è l’abbassamento delle difese immunitarie provocato dallo stato depressivo dell’individuo, ma in ogni caso, come afferma il dott. Robert Stewart del King’s College, “questa connessione tra depressione e mortalità esiste e merita attenzione”.
Un altro aspetto interessante della ricerca riguarda il fatto che il rischio di mortalità sale, ma in maniera minore, nelle persone che oltre alla depressione presentano un alto livello d’ansia. Il dott. Stewart fornisce questa spiegazione: “Sembra che ci troviamo di fronte a due gruppi di rischio con dinamiche differenti. È possibile che ciò sia dovuto al diverso metodo di richiesta d’aiuto da parte dei pazienti. Mentre quelli depressi difficilmente s’interrogano sui possibili sintomi fisici, che ritengono causati dalla depressione, le persone depresse ma anche ansiose chiedono aiuto alla ricerca di sicurezza”.
Il bisogno di essere rassicurati spinge questi soggetti a cercare spesso il conforto di un medico, oltre che di amici e parenti, il che consente una verifica delle condizioni fisiche della persona ansiosa e quindi in molti casi il trattamento e la cura delle patologie presenti.
I ricercatori auspicano per il futuro un livello d’attenzione più alto a questa connessione fra depressione e mortalità per poter approcciare il problema con terapie nuove e alternative).

La Scarsa Attenzione del sistema sanitario Regionale nonostante sia la Regione con il baget economico più importante, fa sì che di riflesso sia sottovalutato il problema nei piccoli centri, dove l’individuo affetto sì auto emargina per paura di essere giudicato un diverso.

Vincenzo Raimondi

San Sosti (cs)

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