Ami gli Animali e nel tuo comune c’è randagismo copia e protocolla quando riportato sotto.
Oggetto: Animali randagi.
Chiedo che vengono adottati tutti provvedimenti in osservanza alle Leggi sotto citate e le altre Leggi di riferimento, tenendo conto inoltre d’alcuni provvedimenti, elencati come precedenti nella presente.
Legge 281 del 14 Agosto 1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991:
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ordinanza 16 luglio 2009
Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto delPresidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 [1];
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [2];
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[3];
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 [4], concernente «Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente «Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979[5];
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189 [6];
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall’Italia;
Visto il Trattato di Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2 agosto2008, n. 130 [7], il quale sancisce che l’Unione europea e gli Stati membri tengono conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;
Ritenuta la necessità e l’urgenza, in attesa di intervenire in via legislativa, di individuare specifiche ed appropriate misure sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli animali nel caso in cui gli stessi siano affidati secondo le procedure di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163 [8];
Ravvisata, altresì, la necessità e l’urgenza di evitare che animali di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche per lunghe distanze, in assenza di misure e prescrizioni sanitarie idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress;
Visto l’art. 650 del codice penale [9];
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Articolo 1.
1. L’affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilità secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri senzienti degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2 anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [10].
La Pubblica amministrazione risponde dei danni provocati da cani randagi, in applicazione del principio generale del neminem laedere ex art.2043 c.c., qualora abbia omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa.
Sentenze
(Cass., Sez. III penale, sent. 19 ottobre 2004 n. 40618) Secondo il principio di responsabilità penale personale, la condizione di “garante” rispetto a un bene da tutelare presuppone in capo al soggetto il potere giuridico di impedire la lesione del bene, ovverosia quell’evento (reato) evocato dal capoverso dell’art. 40 c.p.
Quando questa norma precisa che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” fonda la responsabilità penale dell’omittente non solo sull’obbligo, ma anche sul connesso potere giuridico di questi di impedire l’evento. Responsabilizzare un soggetto per non aver impedito un evento, anche quando egli non aveva alcun potere giuridico (oltre che materiale) per impedirlo, significherebbe vulnerare palesemente il principio di cui all’art. 27 Cost..
E’ quanto stabilito dalla Cote di Cassazione con la sentenza n. 40618 del 19 ottobre 2004.
Giudice di Pace di Pozzuoli, 28 giugno 2004 La responsabilità per danni causati da un cane randagio deve ascriversi unicamente all’Amministrazione Comunale, la quale ha il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e deve provvedere alla cattura, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi sotto il controllo sanitario del servizio veterinario dell’ASL.
Rientra nei poteri del Comune la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo, mentre la ASL è essenzialmente un organo tecnico del Comune, alla quale viene affidata da quest’ultimo un preciso compito di natura specialistica, con la conseguenza che, non agendo in via autonoma, non può essere direttamente responsabile nei confronti del cittadino.
E’ quanto stabilito dal Giudice di Pace di Pozzuoli nella sentenza del 28 giugno 2004.
Giudice di Pace di Manduria, 22 ottobre 2003 n. 478 La Pubblica amministrazione risponde dei danni provocati da cani randagi, in applicazione del principio generale del neminem laedere ex art.2043 c.c., qualora abbia omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Manduria, con sentenza 22 ottobre 2003, rilevando che i cani randagi costituiscono per l’utente della pubblica via un’insidia non prevedibile nè evitabile ed in definitiva un pericolo occulto di cui la Pubblica amministrazione non può non essere chiamata a rispondere.
Notizia del 14/05/2008
Morsicatura di cane randagio. Responsabilità solidale del Comune e della AUSL. Risarcimento del danno biologico e del danno morale
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI CAMPI SALENTINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico, dott. Carolina ELIA,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 302/02 R:G: vertente tra:
XXXXXXXXXXX, difeso dall’avv. Paolo Maci, come da mandato a margine dell’atto di citazione attore
e
COMUNE DI XXXXXXXXX, in persona del sindaco pro tempore, difeso dall’avv. XXXXXXX, come da mandato a margine della comparsa di costituzione risposta convenuto
nonché
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE XXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Lecce, difesa dall’avv. XXXX, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26.9.02, XXXXXXXX esponeva che in data 30.8.01, in tarda serata, era stato aggredito, nel centro abitato di XXXXXXX, da un cane randagio che lo aveva morso provocandogli una ferita alla regione mammaria sinistra.
Attribuiva l’accaduto alla inerzia dell’ente comunale convenuto e chiedeva di essere risarcito dei danni materiali e morali subiti. Con vittoria di spese.
Il Comune di XXXXXXXXX si costituiva in giudizio ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva; in particolare, deduceva che – in materia di randagismo- la legge regionale n 2/95 aveva distinto i compiti dei Comuni da quelli delle Aziende Sanitarie Locali, riservando ai primi compiti di risanamento dei canali comunali, costruzioni di nuovi rifugi, vigilanza sul trattamento degli animali e sulla loro tutela igienico sanitaria e attribuendo invece, alle ASL il dovere di recupero dei cani randagi e della loro eventuale soppressione.
Nel merito, sosteneva che l’aggressione subita dall’attore doveva considerarsi un caso isolato e imprevedibile, poiché nessuna segnalazione era pervenuta all’ente pubblico né i controlli successivi al sinistro, operati dal servizio veterinario della ASL, in date 3,5,7 e 10 settembre 2001 avevano registrato la presenza di altri cani randagi nel territorio comunale.
Su ordine del Giudice ex art. 107 c.p.c. veniva chiamata in causa e si costituiva in giudizio la ASL XXXXX, la quale e negava la propria responsabilità, sostenendo che gli oneri risarcitori avrebbero dovuto gravare esclusivamente sull’autorità comunale che mai aveva segnalato la necessità di un intervento dei servizi veterinari.
La causa, istruita mediante documentazione, prova testimoniale e CTU, veniva trattenuta per la decisione all’udienza del 6.6.06.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre rigettare l’eccezione di nullità dell’atto di chiamata in causa formulata dalla ASL LE/1. L’atto che è frutto di un ordine del Giudice di integrazione del contraddittorio ex art 107 c.p.c, contiene elementi sufficienti per consentire una compiuta difesa alla convenuta; l’azione proposta nei confronti della ASL non può far altro che ricalcare l’oggetto della domanda principale risarcitoria avanzata dall’attore ; così pure per i profili di responsabilità.
Nel merito, la domanda è fondata e, quindi deve essere accolta.
Non vi è dubbio che, a causa del morso di cane subito in data 30.8.01, XXXXXXX abbia riportato le lesioni indicate nell’atto di citazione , come si evince dal referto di Pronto Soccorso redatto nell’immediatezza dei fatti presso l’ospedale civile di XXXXXXx che recita: “distacco parziale del capezzolo con ferita lacero contusa a margini frastagliati a livello della regione mammaria di sinistra” ; peraltro, all’aggressione ha assistito il teste XXXXX che ne ha descritto la dinamica, confermando la condizione randagia dell’animale.
La responsabilità dell’evento dannoso deve essere ascritta in solido ad entrambi i convenuti ex art. 2043 c.c., secondo il criterio di imputazione della colpa per grave negligenza.
E’ stato accertato nel corso dell’istruttoria che la presenza di cani randagi vaganti sul territorio comunale, rappresentava (anche nell’estate 2001) una problematica costante e nota ad entrambi gli enti convenuti.
Ha dichiarato in proposito il teste XXXXXXX (Vice Comandante del Corpo di Polizia municipale, autore del rapporto n.1015 di prot. del 31.8.01 in atti): “Devo precisare che anche nel periodo in cui ebbe a verificarsi la morsicatura del sig. XXXXX sono giunte da parte di cittadini svariate segnalazioni di presenze di cani randagi sul territorio comunale ritenuti pericolosi. Abbiamo provveduto ad allertare il Servizio Sanitario solo per quei cani ritenuti pericolosi o ammalati.” Analogamente il teste XXXXX (Comandante del Corpo di Polizia Municipale, responsabile del canile municipale) si è espresso dicendo: “ Nel periodo da Giugno a Settembre si registra una forte presenza sul territorio comunale di cani spesso oggetto di abbandono da parte di privati perchè a volte si tratta di cani di razza; il dato è riscontrabile attraverso le numerose segnalazioni che pervengono nel suddetto periodo quasi quotidianamente da parte di privati. Il fenomeno è connotato spesso da allarme sociale, per cui d’intesa con la locale ASL – Servizio Veterinario, nonché con ENPA – Delegazione di XXXXXXX – Associazione con la quale corre rapporto di convenzione, gestiamo il fenomeno del randagismo animale anche mediante la conduzione del canile municipale, del quale sono responsabile. Non ricordo nulla con riferimento al caso specifico, se non la gravità dell’accaduto segnalatomi dall’ufficio successivamente. Non appena giungono segnalazioni, provvediamo ad allertare il Servizio Veterinario della locale ASL.”
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La normativa di settore (L. n. 281/91; L. R. n.12/95, all’epoca vigenti) ripartisce tra l’autorità comunale e la ASL i doveri istituzionali inerenti alla lotta al fenomeno del randagismo, stabilendo che ai comuni spettano le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico sanitaria degli stessi ed i relativi controlli (art. 2 L. R. n. 12/95), nonché gli obblighi di costruzione, risanamento e gestione dei ricoveri per cani randagi (art. 8L.R. n 12/95), mentre alle ASL competono le attività di recupero degli animali vaganti(art. 6 L. R. n.12/95).
I diversi ambiti di competenza costituiscono articolazioni di un unico servizio, finalizzato al ricovero dei cani randagi in apposite strutture di accoglienza.
E’ dunque inaccettabile, sul piano interpretativo, la tesi difensiva sostenuta – nella specie – dalla ASL XXX secondo cui ogni responsabilità in caso di danni provocati da animali randagi debba essere attribuita, tout court, all’autorità comunale.
La suesposta ripartizione legislativa dei compiti, invece, presuppone e contiene necessariamente una ripartizione di responsabilità.
Nella vicenda che ci occupa, il Comune non ha provato di aver adempiuto ai propri obblighi (della esistenza di un canile comunale è fatto meramente cenno nella testimonianza del Comandante XXXXXX).
Neppure la ASL ha provato di essersi attivata tempestivamente ed utilmente in relazione alle svariate segnalazioni pervenutegli dal comando di Polizia municipale (lo a fatto solo in seguito al sinistro per cui è causa, disponendo serrati controlli nei giorni successivi al 30.08.01; cfr. missiva del servizio Veterinario dell’11.9.01).
Ciò e sufficiente a fondare la responsabilità solidale dei due enti pubblici convenuti per danni subiti dal’attore.
Passando a quantificare l’obbligazione risarcitoria, occorre rilevare che il CTU ha definito in 36 giorni il periodo di ITT cui è stato costretto l’attore in seguito al morso infertogli dal cane, rilevando postumi invalidanti di tipo permanente nella misura del 5-6 % (riscontrabili ictu oculi dalla documentazione fotografica in atti) ed ha valutato congrue le spese mediche (documentate) sostenute per la cura della malattia.
Da tali giudizi tecnici non vi è motivo di discostarsi.
Poiché il fatto portato all’attenzione del giudicante integra gli elementi costitutivi del reato di lesioni colpose spetta, altresì, all’attore quale pretium doloris la liquidazione del danno morale, da quantificarsi nella misura del 25% del danno biologico.
Pertanto, all’attore sono dovute le seguenti somme determinate sulla base delle tabelle distrettuali di liquidazione del danno morale e biologico in uso presso questa Corte D’Appello che si condividono pienamente anche con riferimenti alle note illustrative che le precedono ed alle quali si fa espresso rinvio:
– Euro 1.440,00 per 36 giorni I.T.T.;
– Euro 6.236,00 per invalidità permanente pari al 6% riferita ad un soggetto di 28 anni (al tempo del sinistro);
– Euro 1.919,00 per danno morale determinato nella misura del 25% di quello biologico;
– Euro 40,22 per spese mediche documentate ritenute congrue dal C.T.U.
Il danno complessivo ammonta dunque ad Euro 9.635,22 ed è determinato alla data odierna.
Va, quindi devalutato al valore che aveva al momento del fatto (30.8.01) e su tale importo, come devalutato, vanno applicati gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, così come previsto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 171295).
Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
DICHIARA che la responsabilità per le lesioni subite da XXXXXXX in data 30.8.01 è ascrivibile a colpa concorrete degli enti convenuti;
CONDANNA, per l’effetto, in solido il Comune di XXXXXXXX e la ASL XXXXX in persona dei rispettivi legali rappresentanti al pagamento in favore di XXXXXXX della somma di Euro 9.635,22, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi nella misura e con le modalità indicate in motivazione.
CONDANNA in solido i convenuti al pagamento in favore dell’attore delle spese processuali ce liquida in complessivi Euro 2.385,00 dei quali Euro 170,00 per spese, Euro 1.200,00 per diritti ed Euro 1.015,00 per onorari, oltre alle spese generali IVA e CAP , da distrarsi in favore dell’avv. Paolo Maci, anticipatario, oltre alle spese per CTU che pone definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Campi Salentina l’8.5.08
IL GIUDICE UNICO
Dott. Carolina ELIA
Firma